Descrizione dei procedimenti
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 – Supp. Ordinario n. 84) ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio.
Infatti le coppie che desiderano separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio potranno farlo, oltre che tramite l’autorità giudiziaria, anche con le seguenti modalità alternative:
- Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)
- Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)
Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)
La Legge prevede, all’art. 6, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Procedimento
Per la trascrizione è necessario consegnare una copia autenticata dell’atto di accordo a seguito di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
La convenzione di negoziazione assistita deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
La convenzione dovrà necessariamente ricevere il nulla osta o l’autorizzazione (in caso di figli minori o incapaci o economicamente non autosufficienti), della Procura della Repubblica, condizione indispensabile ai fini della successiva trasmissione all’ufficiale di stato civile.
Copia conforme dovrà essere trasmessa dagli avvocati di parte all’ufficiale di stato civile del Comune di Grottammare relativamente ai matrimoni celebrati nel Comune di Grottammare (iscritti o trascritti) oppure celebrati all’estero e trascritti nel Comune di Grottammare.
L’avvocato deve consegnare o trasmettere l’atto per la trascrizione per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (purché firmata digitalmente) entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto + nulla osta o autorizzazione). In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti.
L’accordo autorizzato viene trascritto nei registri di stato civile (ai sensi dell’art. 63 c. 2 del D.P.R. 396/2000) oltre che annotato nell’atto di matrimonio (in caso di separazione o modifica delle condizioni di separazione) e nei rispettivi atti di nascita (in caso di divorzio).
Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)
Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all’ufficiale di stato civile e senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l’assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Requisiti
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui i coniugi abbiano figli in comune minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
Nulla osta, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
I coniugi, se almeno uno di essi è residente a Grottammare, possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio; se nessuno dei due è residente, per accedere al servizio il matrimonio deve essere stato celebrato a Grottammare o, se celebrato all’estero, trascritto nei registri di stato civile di Grottammare.
Procedimento
I coniugi che intendono avvalersi della procedura semplificata dovranno recarsi presso l’ufficio di Stato Civile e rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni che sarà inserita all’interno dell’atto di accordo, redatta sugli appositi moduli predisposti, compilati in ogni parte e allegando la documentazione necessaria.
Le dichiarazioni che entrambi i coniugi dovranno rendere sono relative a:
• assenza di figli in comune minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
• luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell’iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Grottammare.
I coniugi dovranno obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all’Ufficiale dello stato civile per poter dichiarare il proprio accordo, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’ufficiale di stato civile riceve contestualmente da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà alla separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l’accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell’accordo.
Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l’accordo, questo non acquista efficacia; se invece compaiono e lo confermano, l’accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge. In ogni caso, l’Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell’accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa.
Non potranno costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:
- la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum);
- la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.
Riferimenti normativi
- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge10 novembre 2014, n. 162
- Legge 6 maggio 2015, n. 55
- Legge 5 febbraio 1992 n.104 (articolo 3, comma 3)
- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss ii e mm