Passaggi di proprietà di beni mobili registrati

Descrizione del servizio

Autenticazione della firma del venditore (e del compratore in caso di denuncia di smarrimento del certificato di proprietà) sul certificato di proprietà per la vendita di beni mobili registrati.

I soggetti abilitati all’autentica di firma su atti e dichiarazioni aventi ad oggetto beni mobili registrati sono:

  • l’Ufficio Anagrafe;
  • gli studi notarili;
  • gli Sportelli Telematici dell’automobilista;
  • gli Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA;
  • gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);
  • le Delegazioni ACI;
  • gli Studi di consulenza automobilistica

Gli atti per i quali non è più obbligatoria l’autentica notarile sono:

  • gli atti di vendita di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, imbarcazioni, ecc);
  • gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati.

Gli atti di cancellazione d’ipoteca e gli atti di costituzione di diritti d’usufrutto e uso, continuano ad essere di esclusiva competenza dei notai.

Riferimenti normativi

  • D.L. 4.7.2006 n. 223 art. 7 – Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
  • DPR 445/2000 – Risoluzione n. 132/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/11/2006
  • D.P.R. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo)
  • DM 20/08/1992 e succ. mod. ed int (disciplina dell’imposta di bollo)
  • L. 241/1990 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
  • D.lgs 82/2005 art.40 comma 1

Modalità di accesso e costi

Requisiti del richiedente:

  •  essere proprietario del veicolo,

oppure:

  • legale rappresentante di una persona giuridica

Atti e documenti da presentare per l’istanza

  • documento di riconoscimento in corso di validità del venditore e codice fiscale
  • modello NP-1B (certificato di proprietà) compilato nel riquadro M e dichiarazione di vendita (All. 1)

Sul retro del certificato di proprietà è necessario compilare il riquadro “T” indicando:

    • le generalità dell’acquirente
    • il prezzo di vendita
  • CDP digitale, rilasciato dal 05/10/2015. Il certificato deve essere materializzato presso PRA – ACI – STA
  • In caso di assenza del certificato di proprietà: dichiarazione di vendita compilata (All. 2)
  • In caso di smarrimento del certificato di proprietà occorre il duplicato del certificato stesso oppure la denuncia di smarrimento fatta ai carabinieri (in quest’ultimo caso sulla dichiarazione di vendita (All. 3) occorre autenticare anche la firma del compratore.
  • Nel caso di proprietario non intestatario, ai sensi dell.art.2688 del codice civile, è necessario compilare la dichiarazione di vendita (All. 4). (Si ricorda che questo tipo di registrazione al PRA prevede l’imposta provinciale raddoppiata e la presentazione del certificato di proprietà o del foglio complementare da cui risulti il precedente passaggio di proprietà non registrato).
  • In caso di presenza di procuratore o legale rappresentante (per le persone giuridiche) occorre l’atto che dimostri tale posizione (es. procura o visura camerale)
  • Dichiarazione accompagnatoria (assenza di fermo amministrativo del mezzo – All. 5).

Se il mezzo è stato acquistato in comunione dei beni la dichiarazione deve essere firmata anche dall’altro coniuge, in presenza dell’impiegato che effettua l’autentica, oppure va resa la dichiarazione che l’altro coniuge acconsente alla vendita).

Modalità di autenticazione

La Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha reso noto che, nelle more dell’approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l’autentica notarile barrando i dati nel modo indicato nell’allegato 1 della circolare n. 16090/08/08/01 del 10/07/2006.

La sottoscrizione deve essere resa dal venditore in presenza del funzionario, il quale accertata l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’autentica deve contenere:

  • la data e il luogo in cui avviene l’autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove ha sede l’Ufficio);
  • il nome, il cognome, il profilo professionale e l’area di inquadramento dell’addetto che ha proceduto all’autenticazione, nonché l’indicazione dell’Amministrazione di appartenenza;
  • la firma leggibile e per esteso dell’addetto che ha proceduto all’autenticazione ed il proprio timbro recante nome e cognome;
  • il timbro dell’Ufficio

L’attività dell’impiegato addetto è comunque limitata all’autentica della firma e al controllo dei poteri di firma del venditore ed al controllo che il riquadro T sia completo. Di conseguenza, il sottoscrittore dell’atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore, sia nel caso di persone giuridiche (es. amministratori di società), sia nel caso di persone fisiche (es. procura). Pertanto nel caso di persone giuridiche è necessaria la presentazione della visura camerale che va allegata all’autentica di firma.

Costi

Occorre munirsi di una marca da bollo di € 16 da apporre sul certificato di proprietà (art. 1 DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e allegato A – Tariffa al medesimo decreto). Per approfondimenti si veda la risoluzione n. 132/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/11/2006.

Diritti di segreteria di € 0,52.

Procedimenti collegati

Con l’autenticazione della firma presso gli uffici anagrafici il passaggio di proprietà non è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione recandosi entro 60 giorni:

  • al PRA pubblico registro automobilistico, o in proprio o tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche. (Vedasi anche la scheda “Informazioni su agevolazioni e servizi sulla mobilità in favore di cittadini disabili e i loro familiari”.
    Dal 05/10/2015 il CDP è in formato digitale. Il proprietario avrà una ricevuta Pdf con il codice di accesso per visualizzare il CDP sul sitowww.aci.it. (oppure QR code leggibile con smartphone)
  • al registro dove l’imbarcazione risulta iscritta;
  • all’Aereo Club d’Italia con sede in Roma per i velivoli ultraleggeri (VDS) o Enac con sede in Roma per gli altri velivoli;

Si consiglia, trascorsi 60 giorni dalla data dell’autentica della firma sull’atto di vendita di richiedere all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio on line, una visura indicando la targa del veicolo venduto per verificare l’intestatario al PRA del veicolo e quindi che il passaggio di proprietà risulti correttamente effettuato.

Se il passaggio di proprietà non è stato registrato, il venditore rimane intestatario del veicolo e risponde delle conseguenze collegate al presunto possesso e uso del veicolo (ad es. danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, violazioni del Codice della Strada).

E’ opportuno che venditore e acquirente trattengano una fotocopia dell’atto di vendita; potrebbe essere utile in caso di eventuale mancata registrazione del passaggio di proprietà del veicolo al PRA.

Per approfondimenti consultare il sito ACI.

Per verificare l’autenticità del CDPD: –> https://iservizi.aci.it/consultacdpd/verificaRicevuta

Quando e come presentare la richiesta

La richiesta di passaggio di proprietà di beni mobili registrati viene effettuata presso l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune.

Termine per la conclusione del procedimento

La legalizzazione della foto è contestuale alla richiesta, ovvero entro 30 giorni qualora emergano elementi ostativi al rilascio immediato.

Modulistica

Ultimo aggiornamento

02/04/2022, 08:36