Descrizione del servizio
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla compiuta pubblicazione. decorsi i quali le pubblicazioni devono essere ripetute.
La legislazione italiana prevede due forme di celebrazione valide agli effetti civili: quella civile (ovvero il matrimonio celebrato dal Sindaco o dall’Ufficiale di stato civile delegato) e quella religiosa (davanti al parroco o al ministro di culto).
Il matrimonio religioso
Il matrimonio con rito religioso è celebrato secondo le procedure previste dalla confessione di riferimento (a tal fine occorre contattare il competente parroco/ministro di culto), e, per avere effetti civili, deve essere trascritto nei registri di matrimonio del Comune di celebrazione.
La celebrazione del matrimonio cattolico segue le disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1929 n. 847 (applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia nella parte relativa al matrimonio);
I matrimoni acattolici sono regolati dalla legge n. 1159 del 24 giugno 1929; A tale normativa si sostituiscono – per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato un apposito accordo, ossia “l’intesa” ex articolo 8, comma 3, della Costituzione – le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico.
Le confessioni che hanno stipulato ‘intese’ sono:
- la Tavola Valdese (Legge 11.8.1984, n. 449, e Legge 5.10.1993, n. 409);
- l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge 22.11.1988, n. 516, e Legge 20.12.1996, n. 637);
- le Assemblee di Dio in Italia (Legge 22.11.1988, n. 517);
- l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638);
- l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) (Legge12.4.1995, n. 116);
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (Legge 29.11.1995, n. 520)
- la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (Legge n.126 del 30 luglio 2012);
- la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n.127 del 30 luglio 2012)
- la Chiesa apostolica in Italia (Legge n.128 del 30 luglio 2012
Il matrimonio civile
Nel Comune di Grottammare la celebrazione del matrimonio con rito civile avviene presso la sala di rappresentanza di Palazzo Ravenna (sede comunale). Su istanza dei nubendi, il matrimonio può essere celebrato presso il Teatro dell’Arancio (al chiuso) o le sue “logge” (all’aperto). in tal caso, verificata la disponibilità della struttura, è previsto il pagamento di una tariffa variabile di cui alla tabella riportata di seguito nella voce “Pagamenti”.
Il giorno della celebrazione con rito civile viene concordato con i nubendi all’atto delle pubblicazioni.
Qualora gli sposi intendano sposarsi in un diverso Comune, l’ufficiale di stato civile del Comune di Grottammare, terminate le pubblicazioni, su istanza motivata dei nubendi, delegherà alla celebrazione del matrimonio l’ufficiale di stato civile del comune prescelto, ai sensi dell’art. 109 del c.c.
Regime patrimoniale – Contestualmente alla celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni. In mancanza di esplicita dichiarazione al riguardo, si applica il regime della comunione dei beni.
Gli sposi stranieri possono scegliere di applicare ai loro rapporti patrimoniali la legge del loro stato di appartenenza.
Riferimenti normativi
- Artt. 63 e ss.
- DPR 396/2000 e artt. 106 ss. cod. civ.