Descrizione del servizio

Il Comune di Grottammare, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 29 marzo 2012, ha istituito l’imposta di soggiorno ed ha approvato il relativo regolamento.

L’imposta è applicata nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto di ogni anno.

Chi è soggetto all’imposta

Si applica per ogni persona non residente nel comune di Grottammare e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive (di cui al Titolo II della Legge regionale 11.07.2006 n. 9) ubicate nel territorio comunale,  fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

L’imposta è versata direttamente al gestore  della struttura, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il suo soggiorno.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio.

Rientrano fra queste, a  titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico alberghiere, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanza, affittacamere, alloggi vacanze e case per ferie.

Chi è esente dal pagamento dell’imposta

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  1. Minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
  3. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza a gruppi organizzati.
  4. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio , in ragione di un accompagnatore per paziente; l’applicazione di tale esenzione é subordinata alla consegna, da parte dell’interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Normativa di riferimento

  • Art. 4 del D.Lgs. 23/2011
  • L.R. 11/07/2006, n. 9

Modalità di accesso e costi

Obblighi dei gestori delle strutture

L’articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha modificato la disciplina dell’imposta di soggiorno contenuta nell’ art. 4 del d.lgs. 23/2011 prevedendo, in particolare:

  • che il titolare della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ossia su coloro che alloggiano nella struttura;
  • le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • il sistema sanzionatorio applicabile per l’omessa o infedele dichiarazione nonché per l’omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta di soggiorno al titolare della struttura ricettiva;

Ciò premesso, i gestori delle strutture devono:

  • riscuotere l’imposta inserendo il relativo importo sul documento fiscale emesso indicandolo come “operazione fuori campo I.V.A.” oppure rilasciandone separata ricevuta.
  • versare al Comune di Grottammare entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, relativamente ai soggiorni dell’anno in corso, l’imposta dovuta.
  • inviare il  modello 21 al Comune di Grottammare, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
  • effettuare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (proroga al 30 settembre 2022 per gli anni 2020 e 2021), secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Quanto si paga

Le tariffe dell’imposta sono le seguenti (per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi:

TIPOLOGIE STRUTTURE RICETTIVE TARIFFE (*)

 

  STRUTTURE ALBERGHIERE

  (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I – art 10)

  • 4 stelle € 2,00
  • 3 stelle € 1,50
  • 2 stelle € 1,00
  • 1 stella € 1,00

VEDI ELENCO A SINISTRA

 

  ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

  (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo I – art 11, Capo II e Capo IV)

€ 1,00

 

  AREE DI SOSTA ATTREZZATE

  (LR n. 9 del 11.7.2006 Titolo II Capo III – art. 35)

Esenti

(*) per persona e per pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti

Quando e come presentare la richiesta

Versamento dell’imposta

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Grottammare dell’imposta di soggiorno, dovuta, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno e relativamente ai soggiorni dell’anno in corso.

I pagamenti devono essere effettuati tramite la piattaforma nazionale PagoPA, accessibile attraverso il menu principale del sito web comunale alla voce –> Servizi online –> Pagamenti On Line (PagoPA), con una delle modalità di pagamento consentite (consultare le istruzioni cliccando QUI), riportando nella causale la denominazione e la partita iva (nominativo e codice fiscale per i non titolari di partita iva) della struttura ricettiva e indicando mesi ed anno a cui si riferisce il versamento.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (proroga al 30 settembre 2022 per gli anni 2020 e 2021), telematicamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Rimborsi e Compensazioni

Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui all’art. 7 del “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno“.

Ultimo aggiornamento

12/01/2024, 13:42