Descrizione del servizio
Autentica di firma
L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.
Il testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha eliminato l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti pubblici servizi.
E’ sufficiente sottoscrivere e allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
L’autentica di firma è richiesta solo se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
L’autenticazione di firma può essere effettuata per:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestanti stati, fatti e qualità personali non autocertificabili;
- istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi;
- domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni o contributi) da parte di terze persone.
Norme speciali per le quali è prevista l’autentica della sottoscrizione da parte dell’incaricato o delegato dal sindaco:
- l’elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti nonché dei revisori dei conti;
- l’autentica della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all’adozione;
- l’autenticazione di sottoscrizioni di atti per i quali il codice penale lo prevede (art. 39 del nuovo codice di procedura penale);
- l’autentica della firma sugli atti di beni mobili registrati;
- l’autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali.
Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi.
Autentica di copia
L’autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all’originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L’autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.
Semplificazione – Modalità alternative all’autenticazione
L’interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all’originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa, sottoscritta dall’interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d’identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica all’Amministrazione procedente.
Riferimenti normativi
- Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000;
- DPR 642/72 e succ. mod. e tab.B allegata;
- L. 184/83;
- ART.39 del D.L.271/89;
- L. 53/1990;
- D.P.R. 169/2005
- DPR 221/2005;
- L. 248/2006;
- L. 604/62 (tab.D) e succ. mod.