Contributo superamento barriere architettoniche.

Descrizione del servizio

Si tratta di contributi concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, per opere che eliminino ostacoli alla mobilità del disabile e che non siano ancora state realizzate al momento di presentazione della domanda.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Mediante controlli a campione potrà essere verificato che la domanda non si riferisca ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.

Normativa di riferimento: legge 9 gennaio 1989 n. 13.

Modalità di accesso

Occorre presentare una domanda in carta da bollo da redigersi compilando l’apposito modello A. La domanda deve essere presentata dal portatore di handicap ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà.

Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all’immobile oppure funzione di visitabilità dell’alloggio o altro) può formularsi un’unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse. Se le opere riguardano l’abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (ad esempio funzione di accesso come l’installazione di ascensore e funzione di visibilità come l’adeguamento di servizi igienici) l’istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e quindi può ottenere più di un contributo.

Qualora se di un’opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile.

I contributi concessi ai sensi della legge 13/1989 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera nonché con le detrazioni fiscali, fermo restando che l’importo complessivo dei contributi e delle detrazioni non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Il soggetto o i soggetti aventi diritto al contributo possono non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese. In questo caso, tutti gli aventi diritto al contributo dovranno sottoscrivere la domanda. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta dal condominio la domanda sarà sottoscritta dall’amministratore.

La domanda dovrà essere formulata utilizzando i modelli quì allegati, oppure presso l’Area Gestione Territorio del Comune di Grottammare.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonietta Di Carlantonio

Il personale dell’Area Gestione del Territorio è disponibile per eventuali chiarimenti previo appuntamento telefonico al numero 0735-739254 Dott.ssa Antonietta Di Carlantonio

Termini e scadenze

Il termine per la presentazione della domanda e della integrazione della documentazione è fissato nel 1° marzo di ogni anno.

I tempi per l’erogazione del contributo non sono definiti poiché il finanziamento viene assegnato dalla Regione Marche, con risorse statali e regionali, con discontinuità e negli anni successivi a quello di competenza. La compartecipazione da parte del Comune non è prevista.

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi. Esse perdono tuttavia di efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).

Allegati alla domanda

  1. il certificato medico. Deve essere redatto e sottoscritto in carta semplice da qualsiasi medico, e deve attestare l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l’handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente.
  2. l’autocertificazione modello B resa da uno dei seguenti soggetti:
    • portatore di handicap funzionale permanente;
    • esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap funzionale permanente.
  3. l’autocertificazione modello C resa dagli aventi diritto al contributo:
    • portatore di handicap funzionale permanente;
    • esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap funzionale permanente;
    • avente a carico il soggetto portatore di handicap;
    • unico proprietario;
    • comproprietario;
    • amministratore del condominio;
    • responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27-02-1989 n. 62.
  4. la relativa certificazione della ASUR (in fotocopia autenticata), qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal    comma 4 dell’art. 10. Nel caso si alleghi all’istanza la certificazione ASUR non occorre il certificato medico sopra menzionato.
  5. preventivi di spesa. La domanda deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere resa nell’autocertificazione modello B. Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto, essendo sufficiente l’indicazione anche complessiva della spesa prevista proveniente dal richiedente. E’ consigliato, tuttavia, allegare preventivi di spesa, elaborati grafici, specifiche tecniche e quant’altro ritenuto opportuno per descrivere l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche. L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al  richiedente di tutti i descritti requisiti per la concessione del contributo, alla natura e all’inesistenza dell’opera (anche mediante controlli a campione), al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. Appare chiaro, pertanto, che una sua inesatta indicazione degli interventi e dei relativi costi potrà andare a scapito del richiedente stesso.
  6. L’ammissibilità a contributo è subordinata al rilascio di specifica pratica edilizia da parte dell’Ufficio Edilizia Privata del Comune, qualora necessaria, e fatti salvi i diritti di terzi. Pertanto qualora il progetto sia stato già presentato in altro ufficio del Comune lo stesso va allegato in copia o in alternativa vanno indicati gli estremi dello stesso.
  7. Se trattasi di Condominio dovrà essere allegato copia del verbale dell’assemblea condominiale che ha autorizzato l’esecuzione dell’opera.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e quindi sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

La concreta erogazione del contributo avverrà dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate che dovranno essere trasmesse unitamente alla comunicazione di fine dei lavori.

Dovrà essere resa l’autocertificazione Modello D dal soggetto avente diritto all’erogazione del contributo, identificato fra i seguenti soggetti:

  • portatore di handicap funzionale permanente;
  • esercente la potestà o tutela nei confronti del portatore di handicap funzionale permanente;
  • avente a carico il soggetto portatore di handicap;
  • unico proprietario;
  • comproprietario;
  • amministratore del condominio;
  • responsabile del centro o istituto ex art. 2 Legge 27-02-1989 n. 62.

Qualora i soggetti aventi diritto al contributo siano più di uno, l’autocertificazione Modello D dovrà essere resa ad ognuno di essi.

Entità del contributo

Il contributo viene determinato sulla base delle spese sostenute e comprovate attraverso fatture quietanzate. L’importo massimo erogabile è di € 7.101,28, determinato come di seguito:

  • spesa fino a € 2.582,29: contributo fino alla copertura della spesa;
  • spesa da € 2.582,29 a € 12.911,42: contributo di € 2.582,29 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi € 2.582,29;
  • spesa da € 12.911,42 a € 51.645,69: contributo di € 5.164,57 più il 5% della spesa che eccede i primi € 12.911,42.

Nell’ipotesi che la domanda sia rinviata per l’eventuale soddisfazione agli anni successivi e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell’opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista e la domanda è da intendersi formulata per il nuovo importo.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale peraltro è stata computata l’entità del contributo, il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.

Qualora la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista non può farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.

L’amministrazione accerta l’effettivo compimento dell’opera e la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda.

Quando e come presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata al Comune di Grottammare:

Ultimo aggiornamento

26/09/2024, 16:58