Descrizione del servizio
In caso di parziale, omesso o tardivo versamento, nonché in caso di omessa o infedele denuncia, il Servizio Tributi emette e notifica al contribuente un avviso di accertamento motivato in cui liquida l’imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalla normativa.
Il contribuente paga l’avviso di accertamento entro 60 giorni dal suo ricevimento, utilizzando il modello generalmente allegato o tramite bonifico bancario.
L’ufficio notifica mediante PEC, raccomandata a/r o mediante atto giudiziario, in base alla normativa vigente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 296/2006, legge 147/2013, legge 160/20019
- Regolamento comunale
Modalità di accesso e costi
Una volta ricevuto l’accertamento, qualora non se ne contesti il contenuto, lo stesso deve essere pagato entro il termine per la proposizione del ricorso, fissato generalmente entro il 60° giorno dalla notifica dell’avviso.
In caso di mancato pagamento, l’accertamento può essere posto in riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.
Istanza di autotutela
Per presentare istanza di autotutela è sufficiente l’invio al protocollo del comune di una comunicazione, in carta libera, ove siano riassunti gli elementi dell’accertamento e le motivazioni per cui se ne richiede la revisione, allegando tutta l’eventuale documentazione che si ritiene necessaria.
Termine fissato per la conclusione del procedimento
30 giorni
Strumenti di tutela
Il richiedente può in qualsiasi momento chiedere lo stato della sua pratica, accedere agli atti che lo riguardano e presentare ulteriori documenti.