Applicazione delle sanzioni amministrative

Descrizione del procedimento

Le sanzioni amministrative si applicano in seguito all’accertamento di violazioni di normativa europea, nazionale e regionale e/o di regolamenti comunali.

Detta attività di accertamento viene svolta, a seconda delle materie, dalla Polizia Municipale, da altri agenti accertatori interni al Comune (Responsabili di Area o loro delegati nell’espletamento delle funzioni di controllo e contestazione di violazioni di loro competenza), da agenti accertatori esterni al Comune (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardie Ecologiche Volontarie, ecc).

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L.689/81 e ss.mm.ii. In talune ipotesi unitamente alla contestazione della violazione può/deve essere disposto il sequestro: oltre a sanzioni amministrative pecuniarie possono/devono infatti essere irrogate (a seconda dello specifico contesto normativo di riferimento) anche sanzioni accessorie quali, ad esempio, la confisca.

L’Autorità competente, ai sensi della L.689/81, è normalmente l’ente che introita la sanzione irrogata/da irrogare: il Comune di Grottammare è quindi Autorità competente per ogni provvedimento di contestazione di violazioni amministrative il cui incasso spetti al Comune stesso.

Nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si possono individuare alcuni momenti:

  • pagamento in misura ridotta
  • presentazione di scritti difensivi e opposizione al sequestro
  • ordinanza di ingiunzione o di archiviazione
  • opposizione
  • riscossione coattiva
  • rateizzazione
  • rimborso

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione, secondo le norme del codice civile, inizia nuovamente a decorrere per intero ogni volta che l’amministrazione notifica un atto dal quale emerge la volontà di realizzare il proprio credito ed in particolare dai seguenti atti: notificazione del processo verbale di accertamento, notificazione dell’ordinanza ingiunzione, dall’iscrizione a ruolo.

Accertamento e contestazione e/o notifica

Gli organi di controllo (Carabinieri, Vigili Urbani, agenti accertatori regionali ecc.) provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell’eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata.

Ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981 la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all’obbligato in solido; l’interessato può chiedere l’inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l’infrazione contestata.

Quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall’accertamento a coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all’estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni, pena l’estinzione del procedimento. Qualora l’interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell’atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell’art. 138 del codice di procedura civile.

Pagamento in misura ridotta

Il trasgressore o l’obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981.

Qualora non sia previsto un minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo, come disposto dall’art. 16, primo comma, della L. 689/1981.

Il pagamento in misura ridotta per violazioni di competenza comunale deve essere effettuato tramite la piattaforma nazionale PagoPA, accessibile attraverso il menu principale del sito web comunale alla voce –> Servizi online –> Pagamenti On Line (PagoPA), con una delle modalità di pagamento consentite (consultare le istruzioni cliccando QUI), specificando nella causale di versamento, il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.

Il pagamento in misura ridotta estingue l’obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Presentazione scritti difensivi

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l’obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato, possono inoltre chiedere di essere ascoltati, ai sensi dell’art. 18 della L.689/1981.

In caso di sequestro è sempre possibile fare opposizione ad esso ai sensi dell’art.19 L.689/81.

Sull’opposizione al sequestro la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta.

La presentazione di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione.

Qualora l’interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981, il servizio competente non procederà all’esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Per le violazioni di competenza comunale, la memoria difensiva deve essere inviata o presentata in carta semplice al seguente indirizzo:

Lo scritto difensivo deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l’archiviazione del processo verbale o l’eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

Quando il trasgressore si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 e 26 della L. 689/1981 e dell’art. 14 della L.R. 33/1998, mediante l’invio di un’apposita richiesta dal quale emerga la propria situazione economica e l’indicazione del numero di rate.

Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, il servizio competente:

  • se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; con la stessa ordinanza si dispone la confisca dei beni sequestrati qualora non sia stata presentata opposizione al sequestro o sia stata rigettata l’opposizione presentata nei termini di legge;
  • se non ritiene fondato l’accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione e dispone per il dissequestro qualora questo non sia già stato disposto a seguito di opposizione al sequestro.

Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Opposizione

Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza il trasgressore e/o l’obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

La competenza per il giudizio di opposizione è disciplinata dall’art. 6 del decreto legislativo 150/2011. In ogni caso l’autorità a cui presentare ricorso deve essere indicata dall’ordinanza ingiunzione.

Riscossione coattiva

La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell’ordinanza-ingiunzione o nel provvedimento di rateizzazione, viene riscossa coattivamente mediante ingiunzione fiscale con addebito delle maggiorazioni di cui all’art.27 L.689/81 (un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione), oltre agli ulteriori oneri, spese e compensi di riscossione.

La riscossione delle sanzioni è soggetta a prescrizione quinquennale (art. 28 Legge 689/81).

In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale.

Rateizzazione

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell’art. 26 della legge 689/81 e dell’art. 14 della legge regionale 33/98, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito di una ordinanza di ingiunzione entro i termini previsti per il pagamento della sanzione. La richiesta deve contenere l’indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un’unica soluzione, con la precisazione del reddito percepito nell’ultimo anno. La richiesta deve essere inviata o spedita a:

Il Responsabile del Servizio decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza e comunica l’esito mediante provvedimento di concessione del pagamento rateale o diniego di tale concessione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un´unica soluzione dell’importo residuo.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

Rimborsi

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso.

La richiesta deve precisare le circostanze dell’errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso.

Riferimenti normativi e strumenti di tutela

Riferimenti normativi

L’applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. La Regione Marche ha adottato in materia la Legge Regionale 10 agosto 1998 n. 33.

Strumenti di tutela

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689/1981 e s.m.i., avverso l’ordinanza è ammessa opposizione mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio (Giudice di pace o Tribunale) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione (60 se il ricorrente risiede all’estero). L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati tramite la piattaforma nazionale PagoPA, accessibile attraverso il menu principale del sito web comunale alla voce –> Servizi online –> Pagamenti On Line (PagoPA), con una delle modalità di pagamento consentite (consultare le istruzioni cliccando QUI) o presso la Tesoreria del Comune di Grottammare – Banca INTESA SAN PAOLO SpA – Filiale di Grottammare, Corso Mazzini, specificando nella causale di versamento, numero e data ordinanza e numero e data verbale.

Ultimo aggiornamento

07/04/2022, 11:32