Descrizione del servizio
La cancellazione per irreperibilità accertata avviene:
- a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione;
- ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile;
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale avviene:
- per cittadini stranieri, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.
Si ricorda che I cittadini extracomunitari già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno e comunque non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
La cancellazione per irreperibilità comporta: la perdita del diritto di voto (per i cittadini italiani); l’impossibilità di ottenere la certificazione anagrafica e i documenti di riconoscimento.
Riferimenti normativi
- L. n. 1228/1954;
- D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012
Modalità di avvio della procedura
L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene:
- d’ufficio sulla base di informazioni pervenute all’ufficio anagrafe. Le relative segnalazioni possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su comunicazione scritta e circostanziata, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a dimostrare quanto dichiarato ed allegando fotocopia del documento di riconoscimento (vedi la modulistica allegata). La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all’Ufficio Anagrafe di verificare la posizione anagrafica degli interessati e, sulla base dei riscontri effettuati, adottare gli opportuni provvedimenti.
La segnalazione va presentata all’Ufficio Anagrafe, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo fax al numero 0735.322010, allegando un documento di riconoscimento.
L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (da rendersi entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno).
Termine fissato per la conclusione del procedimento
Il procedimento di cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, nonché una serie di verifiche opportunamente intervallate nell’arco di dodici mesi. Qualora gli accertamenti confermino la mancata reperibilità si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni
La cancellazione per omessa dichiarazione della dimora abituale prevede la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati nonché opportune verifiche previste dalla legge. Qualora si confermi quanto previsto dall’art.11 comma c) DPR 223/1989 (“trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso e previo avviso all’interessato a provvedere entro 30 giorni”) si provvederà alla relativa cancellazione, trasmettendo le prescritte comunicazioni alla Questura.
Strumenti di tutela
Ricorso alla Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla fine della pubblicazione del provvedimento.