Descrizione del servizio
L’emigrazione in altro Comune o all’estero comporta la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente.
Quando l’emigrazione all’estero riguarda un cittadino italiano, ad essa corrisponde l’iscrizione dell’interessato nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero.
Riferimenti normativi
- L. n. 1228/1954;
- D.P.R. n. 223/1989 come modificato dal D.P.R. 154/2012
Modalità di accesso e costi
Emigrazione in altro Comune
La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata direttamente da ciascun componente della famiglia per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela all’anagrafe del Comune di nuova residenza che trasmette la relativa documentazione al Comune di Grottammare. Sulla base di quanto comunicato si procederà alla cancellazione del cittadino dal registro anagrafico.
Emigrazione all’estero
I cittadini italiani devono seguire le istruzioni riportate nella scheda iscrizione all’ AIRE (italiani residenti all’estero).
I cittadini extracomunitari e comunitari presentano dichiarazione di variazione anagrafica all’ufficio anagrafe del comune di Grottammare prima del rimpatrio definitivo nello Stato Estero.
Non vi sono costi per la pratica di emigrazione.
Quando e come presentare la richiesta
La domanda può essere presentata:
- personalmente presso l’Ufficio Anagrafe;
- via fax, al numero 0735.322010
- con raccomandata all’indirizzo: Comune di Grottammare, Via Marconi, 50 63066 Grottammare apponendo sulla busta la dicitura “VARIAZIONE ANAGRAFICA”
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.grottammare.anagrafe@emarche.it
- con e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.grottammare.ap.it allegando: la dichiarazione recante le firme autografe e la copia dei documenti d’identità dei componenti maggiorenni, entrambe acquisite mediante scanner oppure firmate con firma digitale del dichiarante.
Termine fissato per la conclusione del procedimento
Emigrazione in altro Comune
Il procedimento si conclude entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione.
Emigrazione all’Estero
per i cittadini italiani: il procedimento si conclude entro il termine di 2 giorni dalla ricezione della comunicazione (modello CONS01) da parte del Consolato
per i cittadini extracomunitari e comunitari: il procedimento si conclude entro 2 giorni dalla richiesta resa o inviata.
L’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la cancellazione e trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la cancellazione si intende confermata.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 i quali dispongono, rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti dalla dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Strumenti di tutela
Ricorso alla Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego.