Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari

Descrizione del servizio

I cittadini in possesso dei requisiti di legge e che non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.

L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da
inoltrare al Tribunale.

In base alla normativa vengono formati due elenchi integrativi, uno dei giudici popolari di Corte d’Assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’Assise d’appello.

Gli elenchi vengono definiti in base alle domande presentate dai cittadini ed all’iscrizione d’ufficio tramite sorteggio.

L’incarico di giudice popolare è obbligatorio.

Riferimenti normativi: Legge 10.4.1951 n.287 e successive modificazioni

Modalità di accesso e costi

L’unica documentazione richiesta per la domanda di iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari è la copia di un documento di identità in corso di validità.

Non è previsto alcun costo.

E’ possibile richiedere informazioni presso l’Ufficio di Anagrafe e Stato Civile personalmente o tramite telefono e posta elettronica.

Quando e come presentare la richiesta

La domanda può essere presentata al protocollo del Comune direttamente o tramite email o pec, oppure tramite il portale delle Istanze Online del Comune.

Il termine per la conclusione del procedimento è il 30 agosto degli anni dispari.

Modulistica

Il modulo di domanda per l’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari può essere scaricato dal portale delle Istanze On Line del Comune.

Ultimo aggiornamento

26/01/2024, 11:54