Descrizione del servizio
I cittadini in possesso dei requisiti di legge e che non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da
inoltrare al Tribunale.
In base alla normativa vengono formati due elenchi integrativi, uno dei giudici popolari di Corte d’Assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’Assise d’appello.
Gli elenchi vengono definiti in base alle domande presentate dai cittadini ed all’iscrizione d’ufficio tramite sorteggio.
L’incarico di giudice popolare è obbligatorio.
Riferimenti normativi: Legge 10.4.1951 n.287 e successive modificazioni